Art. 16
Capo III

Art. 16

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In vigore dal 24 dic 1944
Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-16