Art. 13
Capo II

Art. 13

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In vigore dal 24 dic 1944
I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-13