Capo II
Art. 11
11 / 27In vigore dal 24 dic 1944
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto, il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell', comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382#art-11