Art. 43
43 / 44In vigore dal 16 dic 2010
Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli della legge 3 aprile 1926, n. 563, agli della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e agli del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 16 dicembre 2010. Successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nel modificare l'allegato 1 al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 17) il venir meno dell'efficacia abrogativa del presente articolo con effetto dal 16 dicembre 2010.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;369#art-43