Art. 43

Art. 43

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In vigore dal 16 dic 2010
Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli della legge 3 aprile 1926, n. 563, agli della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e agli del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 16 dicembre 2010. Successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nel modificare l'allegato 1 al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 17) il venir meno dell'efficacia abrogativa del presente articolo con effetto dal 16 dicembre 2010.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;369#art-43