Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 26 nov 1944
L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-7