Art. 3
3 / 14In vigore dal 26 nov 1944
I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b) e c) dell' del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo l dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra, (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l' medesimo, qualora fosse ancora in vigore.
Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-3