Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 26 nov 1944
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell', comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Soleri Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. - Petia
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