Art. 10
10 / 14In vigore dal 28 nov 1945
È istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai Personali di cui ai precedenti con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza, e la durata della concessione.
L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all' del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, o non è cumulabile:
col trattamento economico giornaliero di guerra, previste, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
con l'indennità di fuori residenza prevista, per personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;
col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;
con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.
L'indennità stessa nonché quella di cui all' del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell' del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all' del Regio decreto-legge stesso.
L'indennità per offese belliche di cui all' del decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finché dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera d) dell' del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l' del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.
Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha disposto: - (con l'art. 8, comma 1) che "L'indennita' giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse"; - (con l'art. 13, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano gia' restituite all'Amministrazione italiana"; - (con l'art. 13, comma 3) che "Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, ha disposto: - (con l'art. 11, comma 1) che "L'indennita' giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse"; - (con l'art. 12, comma 1) che "Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino gia' restituite all'Amministrazione italiana il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945, ad eccezione dalle disposizioni contenute dell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945"; - (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-18;328#art-10