Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 gen 1945
Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - De Ruggiero Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. - Petia
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