Art. 1
1 / 2In vigore dal 7 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;
Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti sopra riferiti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.
La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è domandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.
Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-09;381#art-1