Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 ott 1944
È concessa amnistia per le contravvenzioni previste: a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre. 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni; b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-8