Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 ott 1944
È concessa amnistia per le violazioni, delle seguenti leggi: a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee; b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione: c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-5