Art. 5
5 / 11In vigore dal 28 ott 1944
È concessa amnistia per le violazioni, delle seguenti leggi:
a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione:
c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-5