Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 28 ott 1944
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno, restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno, in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorità alleate. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente, decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma addì, 26 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI
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