Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 ott 1944
Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse. Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-8