Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 ott 1944
Sono condonate le sopratasse o le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni: a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti; b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni; c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-3