Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 ott 1944
Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-2