Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 28 ott 1944
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorità alleate. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato in Roma, addì 26 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte di conti, addì 27 ottobre 1944 Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. - LESEN
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