Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 dic 1944
Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8% del prezzo o valore dei detti prodotti. L'imposta si corrisponde giusta le norme dell' della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-4