Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 10 dic 1944
Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma. addì 19 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SIGLIENTI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. - ARGENTO
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