Art. 12
12 / 14In vigore dal 10 dic 1944
Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente , è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato B alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell' del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.
L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, L'ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-12