Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 10 dic 1944
Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-11