Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 10 dic 1944
Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. È abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-10