Art. 4
4 / 4In vigore dal 29 mag 1947
Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.
A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addio19 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 18. - Petia
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza, del triennio ivi stabilito a favore degli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani) e dei reduci dalla prigionia o dai campi d'internamento all'estero, i quali conseguano la idoneita' negli esami di procuratore che saranno indetti non piu' tardi della seconda sessione dal congedo o dal rimpatrio". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di questo decreto si applicano anche rispetto agli esami di procuratore indetti con decreto 23 novembre 1946 del Ministro per la grazia e giustizia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;318#art-4