Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 dic 1944
La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco. Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio. Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.
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