Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 nov 1944
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'. Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabiliti a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all' del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.
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