Art. 5
5 / 10In vigore dal 18 nov 1944
Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.
Della Commissione fa parte, con voto consuntivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.
Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per l'incompetenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311#art-5