Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 18 nov 1944
Il presente decreto entra vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a 'Roma, addì 19 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - GULLO - TUPINI - SIGLIENTI - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. - PETIA
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