Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 17 nov 1944
I cittadini italiani colpiti dall' del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno. Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.
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