Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 nov 1944
È reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell' del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-5