Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 nov 1944
I matrimoni celebrati davanti a ministri dei culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per il disposto dell' del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti. La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi. La trascrizione non è ammessa: 1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa, dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza, o provvedimento dell'autorità ecclesiastica...; 2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili. I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell' di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-4