Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 nov 1944
Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli e.4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente. Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1.939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto. La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-2