Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 17 nov 1944
Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa. Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-17