Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 17 nov 1944
Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell' del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni del1'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-15