Art. 14
14 / 19In vigore dal 17 nov 1944
Art, 14.
I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi. entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.
La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, al soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-14