Art. 11
11 / 19In vigore dal 17 nov 1944
I membri delle accademie, degli istituti e delle, associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell' del R. decreto-legge 5 settembre 1938. numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.
Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-11