Art. 11

Art. 11

11 / 19
In vigore dal 17 nov 1944
I membri delle accademie, degli istituti e delle, associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell' del R. decreto-legge 5 settembre 1938. numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni. Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-11