Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 17 nov 1944
Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero. Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall' della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale. Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, perevio la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.
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