Art. 1

Art. 1

1 / 19
In vigore dal 17 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Nei casi in cui, dopo 1'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell' del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-1