Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 feb 1946
La ricostruzione della carriera prevista dai comma 1° e 4° dell' deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perché non iscritti al soppresso partito fascista. Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine stabilito al precedente comma, deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista. Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma. I comma 1° e 2° del presente articolo si applicali anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalli disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' elevato ad un anno".
  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-8