Art. 6
6 / 19In vigore dal 27 feb 1946
La riammissione in servizio prevista dall' del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n.9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.
Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato , e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.
Nel termine di sei mesi dalla riassunzione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.
La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero.
Non è però ammessa la promozione in soprannumero quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.
Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' elevato ad un anno".
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-6