Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 feb 1946
Salvo le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell' del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati. A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-5