Art. 2

Art. 2

2 / 19
In vigore dal 15 nov 1944
Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-2