Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 15 nov 1944
In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.
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