Art. 18
18 / 19In vigore dal 15 nov 1944
In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-18