Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 15 nov 1944
Sono abrogati l' del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni con feribili in base all' del Regio decreto medesimo. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.
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