Art. 15
15 / 19In vigore dal 15 nov 1944
Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.
In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-15