Art. 15

Art. 15

15 / 19
In vigore dal 15 nov 1944
Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore. In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-15