Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 15 nov 1944
Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-14