Art. 13
13 / 19In vigore dal 27 mag 1945
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.
Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, avvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-13