Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; Visto il decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate. Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-1