Art. 7
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 7

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In vigore dal 20 ott 1944
Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuto la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell' o in quella di cui all'. Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale. Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.
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