R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26
Art. 21
21 / 21In vigore dal 20 ott 1944
Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944
VITTORIO EMANUELE
Badoglio - De Santis - Jung
Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: Badoglio
Registrato alla Corte dei conti, addi 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. - Emanuel
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-21