R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26
Art. 20
20 / 21In vigore dal 20 ott 1944
Il presente decreto non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-20